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  • 24-09-2021
"VACCINAZIONE DEL FIGLIO MINORE ANCHE IN ASSENZA DEL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI? UN CASO CONCRETO" di Chiara Martini

Negli ultimi mesi, con l’estensione anche ai minori degli anni 18 della facoltà di sottoporsi al vaccino anti-Covid 19, sono sorti numerosi contrasti familiari tra genitori e figli, nonché tra gli stessi genitori, in merito all’opportunità e necessità di procedere alla vaccinazione del minore.

Il dibattito tra chi è favorevole e contrario alla somministrazione del vaccino, con particolare riferimento agli under 18, come noto, è aperto ed alcune risposte stanno giungendo dalla giurisprudenza di merito.

Sul tema, occorre preliminarmente precisare che la scelta di vaccinare un minore necessita del consenso informato di entrambi i genitori, in quanto si tratta di una decisione di natura straordinaria, attinente la tutela della salute del figlio e, come tale, deve essere presa congiuntamente da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, così come previsto ai sensi dell’art. 337-ter e ss c.c.

In tutte le ipotesi in cui sorga un contrasto tra genitori e figli ovvero tra i due genitori rispetto all’opportunità di vaccinare il figlio, ove non venga trovata una soluzione all’interno del nucleo familiare, il relativo contrasto dovrà essere risolto davanti all’Autorità giudiziaria, che assumerà la decisione più conforme alla legge ed all’opinione scientifica dominante.

L’azione potrà essere proposta con ricorso al Tribunale per i Minorenni, competente per territorio, o con ricorso al Tribunale ordinario nell’ipotesi in cui i genitori siano separati/divorziati o sia pendente in relativo giudizio. 

Ciò premesso, al fine di verificare l’opportunità di intraprendere un procedimento giudiziale, si segnale che l’orientamento della giurisprudenza in punto di vaccinazione  - obbligatorie o non - è nel senso che, ove vi sia un concreto pericolo per la vita o la salute del minore (per la gravità e la diffusione del virus) e vi siano dati scientifici univoci e concordati che quel determinato trattamento sanitario risulta efficace, il giudice potrà “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino. 

La giurisprudenza predilige difatti la scelta del genitore che risulta più conforme alla legge e all’opinione scientifica “largamente dominante” (cfr., tra le altre, Corte di Appello Napoli 30 agosto 2017 che ha affermato che “in caso di contrasto tra genitori separati sull'opportunità di sottoporre il figlio minore a dosi di richiamo di vaccini già somministrati, è ammissibile l'affievolimento della responsabilità genitoriale di uno dei due (nella specie, la madre), lasciando integra quella dell'altro (il padre), limitatamente alla questione vaccini, ritenendosi più corretta la scelta paterna conforme all'opinione scientifica largamente dominante”).

Ancora, in tema di vaccinazione si segnala una pronuncia emessa dal Tribunale per i Minorenni di Trento che, con decreto del 20 luglio 2020, ha stabilito di procedersi alla vaccinazione, anche in assenza del consenso di uno dei due genitori, atteso che dall’istruttoria era emerso che a) in assenza della copertura vaccinale, vi era una maggiore esposizione al rischio di contrarre una malattia; b) l'omessa vaccinazione si ripercuoteva negativamente sul percorso sociale-educativo del minore limitando la possibilità di accesso alle strutture formative; c) l'esposizione quotidiana del minore al conflitto genitoriale ne pregiudicava la crescita.

Infine, con riferimento specifico al vaccino anti Covid-19, si evidenzia una recente pronuncia emessa ne mese di luglio 2021 dal Tribunale di Monza, ove il Giudice, rilevando l’assenza di legittimità del rifiuto opposto dal padre circa la sottoposizione del figlio alla relativa vaccinazione, ha autorizzato di procedersi alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 attribuendo alla madre la facoltà di accompagnare il figlio presso un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del consenso dell’altro genitore. 

Per addivenire ad una simile conclusione il Tribunale ha ritenuto dirimente esaminare l’orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di merito in punto vaccinazioni, sopra richiamato, che è nel senso di ritenere che, laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, il giudice possa “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino (Trib. Milano 17.10.18; C. Appello Napoli 30.08.17; Trib. Roma 16 febbraio 2017), nonché  valutare l’assenza di controindicazioni alla somministrazione del vaccino nei confronti del minore, così come certificato dal medico curante, e, infine, valorizzare la volontà manifestata dal minore, che, nel caso di specie, aveva manifestato espressamente, mediante l’invio di un sms al padre, la sua decisione di sottoporsi al vaccino.

Sempre in tema di autorizzazione del genitore a procedere alla somministrazione del vaccino anche in assenza del consenso dell’altra persona esercente la responsabilità genitoriale, si segnala la sentenza emessa dal Tribunale Milano il 13 settembre 2021.

Infine, sull’onda della giurisprudenza così formatasi, si colloca anche una recente nota emessa dal Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) in cui si legge che “la vaccinazione sugli adolescenti possa salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica, in particolare in vista del rientro a scuola”.