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  • 14-09-2021
"QUANDO LA SOCIETÀ NON E' UNA CARTIERA E LA FATTURA NON E' INESISTENTE: IL CAPOVOLGIMENTO DEL TEOREMA ACCUSATORIO E L'ONERE DELLA PROVA" di Giovanni Renna

Il Tribunale di Trani ha disposto l'annullamento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta e per equivalente) di ingenti somme di denaro giacenti su conti correnti aziendali, dopo che il presidente del CDA era stato indagato per il reato di cui all'art. 8, D.L. 74/00 ("Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti").

Il Tribunale ha accolto la tesi del ricorrente circa l'insussistenza della prova che la società emittente fosse una cartiera.

Le presunzioni tributarie non trovano applicazione nel procedimento penale e il giudice penale valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (192 cpp).

Il fatto.

L'amministratore della società S. è indagato per il reato tributario di "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", in concorso con l'utilizzatore. L'amministratore subisce anche il sequestro di ingenti somme giacenti sui conti correnti personali e intestati alla società.  

L’ipotesi accusatoria si fonda sull'asserzione che S. sarebbe una società c.d. “cartiera”, che ha emesso fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti al fine di consentire alla I. S.p.a. di conseguire un indebito risparmio di imposta I.V.A.

A riscontro della tesi accusatoria, la presenza di una serie di indici che la avvalorerebbero, quali:

1) la mancanza di una sede operativa;

2) la mancanza di dipendenti;

3) l'irregolare tenuta delle scritture contabili.

Ad avviso della difesa, la mancata valutazione e l’acritico recepimento delle risultanze investigative hanno dato luogo ad un c.d. “falso positivo” (secondo la nozione in uso in: “Quaderni dell’antiriciclaggio”, Analisi e Studi, “Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere”, Ed. Banca d’Italia dicembre 2020, UIF).

A sostegno della tesi difensiva, si produceva documentazione attestante la regolarità delle tenuta delle scritture contabili; la regolarità dei versamenti contributivi; l'esistenza di una sede operativa; le bolle doganali comprovanti l’importazione dei beni destinati a I. Spa; le fatture passive dei costi di trasporto eseguiti in relazione alla merce consegnata a Igam; gli estratti conti bancari; documenti di trasporto di cui alle fatture di vendita emesse nei confronti di Igam.

Tale documentazione rivelava la fallacia degli indici sintetici dai quali era stato erroneamente dedotta la natura di cartiera della S.

In via generale, costituiscono  indicatori delle cartiere i seguenti:

a) mancata conservazione delle scritture contabili;

b) omesso versamento dell’Iva, dopo la riscossione.

Nello schema più elementare di frode IVA, una società A fa acquistare prodotti presso un fornitore comunitario B da un interposto C (cartiera italiana), anziché acquistarli direttamente, per poi rivenderli sul mercato a prezzi più bassi. L’interposizione della cartiera è funzionale a eludere il versamento dell’IVA. Generalmente, il meccanismo illecito si attua con gli acquisti intracomunitari, che sono in regime di non imponibilità dell’IVA, con applicazione del meccanismo del cd. “reverse charge”. L’IVA deve invece essere applicata nella fattura fra la società cartiera italiana C e l’impresa italiana acquirente A. Tuttavia, la società cartiera non versa l’IVA allo Stato, mentre la società A registra una detrazione IVA sull’acquisto effettuato, maturando un indebito credito IVA. Nei casi concreti si rileva talvolta la presenza di catene più complesse con il coinvolgimento di una rete di cartiere allo scopo di rendere più difficili i controlli e il recupero dell’imposta. In tale ambito rientrano anche le cartiere estere e italiane utilizzate per le già citate frodi carosello (UIF, 2020), il cui schema può prevedere la rivendita al primo soggetto della filiera dei beni venduti da parte dell’ultimo soggetto e/o includere anche altri soggetti estranei alla frode. Molto spesso il trasferimento della merce non avviene affatto. 

In alcuni casi le somme pagate alla cartiera vengono prelevate da quest’ultima e trasferite alla società A, al netto di una commissione, e reimpiegate in nero o depositate su conti offshore. Oltre all’evasione fiscale, quindi, l’utilizzo delle cartiere può perseguire altre finalità quali l’occultamento di flussi finanziari illeciti fra aziende, in forma di crediti commerciali, la crea- zione di fondi neri e il riciclo di prodotti rubati (Riccardi et al., 2019). 

A fronte della contestazione dell’emissione e conseguente utilizzo di una serie di fatture soggettivamente inesistente, incombeva sull’accusa l’onere di provare la “simulazione soggettiva”, ossia “la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture” (v. Comm. trib. reg. Lombardia sez. XXIII - Brescia, 19/02/2020, n. 527

In altri termini, incombeva sull’accusa l’onere di indicare almeno chi fosse il reale emittente le fatture e, poi ancora, se vi era stato convenuto tra le parti un particolare meccanismo di restituzione all’utilizzatore delle risorse trasferite alla cartiera. 

Nulla di tutto questo era stato dimostrato; neppure era stato offerto dall’accusa un principio di prova.

Piuttosto, nel corso della procedura di verifica, la S. ha offerto la prova di aver eseguito la prestazione e di aver indicato anche possibili testimoni, rimasti inascoltati nel corso dell'indagine fiscale (sic!).

S. era peraltro attiva al momento del sequestro, presentava i bilanci, le dichiarazioni fiscali e versava le imposte.

Era evidente, in conclusione, che la'ccusa non aveva assolto all’onere dimostrativo della inesistenza soggettiva delle fatture.

Al contrario, la difesa dell'amministratore aveva dimostrato ampiamente che S aveva:

a) eseguito le prestazioni;

b) proceduto allo sdoganamento della merce;

c) conferito mandato di rappresentanza doganale allo spedizionierie doganale;

d) eseguito il trasporto della merce a I Spa;

e) ricevuto il pagamento della merce;

f) liquidato l’imposta nella dichiarazione Iva di competenza.

Per tali motivi, il Tribunale decideva per l’annullamento dei sequestri.