Il fatto. A seguito di un incidente stradale tra due autovetture, l'organo accertatore dispone d'urgenza il sequestro del device del conducente dell'auto responsabile di aver invaso la corsia opposta di marcia. Il sequestro viene disposto di iniziativa, nonostante il conducente dell'auto avesse ammesso la propria responsabilità e fosse pacifica la dinamica del sinistro. Peraltro, una persona informata sui fatti affermava che il veicolo che aveva compiuto l'invasione di corsia procedeva ad alta velocità e che il conducente stava guidando utilizzando il telefono.
Il sequestro d'urgenza veniva convalidato dal Pubblico Ministero senza una esplicita indicazione delle ragioni del sequestro.
La motivazione si imponeva, considerato che il sequestro del cellulare era misura oltremodo incisiva (se si considera i dati presenti sul dispositivo), anche considerato che la dinamica del sinistro era pacifica e riconosciuta dal soggetto responsabile.
Il provvedimento di sequestro veniva riesaminato per tre ordini di motivi:
1) il sequestro era ingiustificato, ovvero erano omesse le ragioni che giustificano l’apprensione del bene e le finalità probatorie perseguite con l’apposizione del vincolo;
2) il telefono non era “corpo di reato” o “cosa pertinenti al reato” e, quindi, il sequestro era illegittimo;
3) il sequestro era, in ogni caso, misura eccessiva, inadeguata, sproporzionata in relazione alle finalità probatorie in concreto da perseguire.
Occorre premettere che la questione si pone per tutta la sua rilevanza in ragione dell'oggetto del sequestro.
E' sempre possibile il sequestro del telefono cellulare?
La risposta è positiva, quando sono esplicitate le finalità probatorie e la misura è adeguata e proporzionata.
Si assiste ad una impostazione della giurisprudenza assolutamente equilibrata: da una parte, l'esigenza di garantire l'acquisizione della prova del fatto di reato; dall'altra, evitare di incidere oltremodo sulla posizione soggettiva di coloro che subiscono il sequestro.
Il controllo sul rispetto di tali condizioni è assicurato per il tramite della motivazione, che deve permeare il provvedimento di sequestro.
Ora, tornando al caso concreto, il sequestro in questione è censurabile.
Non basterebbe a giustificarlo la classica formula di stile che “quanto è stato oggetto del sequestro è corpo di reato o, comunque, cosa pertinente al reato, legata direttamente alla fattispecie per cui si procede sulla quale potranno essere svolti accertamenti al fine della compiuta ricostruzione della dinamica”.
Se è vero che il decreto di convalida del sequestro probatorio deve contenere una motivazione che dia conto specificatamente:
- della ragione per cui i beni possono considerarsi tali, in relazione al fatto storico ipotizzato ed al tipo di illecito ipotizzato;
- alla relazione che le cose presentano con il reato (v. Cass. Pen., Sez. VI, n. 10368/19),
come giustificare il vincolo, quando:
a) la dinamica del sinistro è acclarata, così come i profili di colpa?
b) un testimone ha già dichiarato di aver visto il soggetto responsabile fare uso del cellulare?
Non si comprende, peraltro, come il fatto dell’utilizzo del cellulare possa influenzare la costruzione dell’ipotesi accusatoria, dato che la violazione dell’art. 173 C.d.s. (“Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida”) non costituisce neppure una speciale modalità di agire sancita dalla più grave fattispecie sanzionata all’art. 590 bis c.p. disciplinando il comma quinto, i casi del conducente che: a) procede in centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore ai 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella consentita; b) che attraversa l’intersezione con il semaforo rosso; c) che effettui manovra di inversione o sorpassi in corrispondenza di intersezioni, dossi.
In conclusione, nel caso affrontato non è dato comprendere quali siano le ragioni del sequestro.
A tal proposito, come ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, "il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti" (v. SSUU n. 36072/2018).
Secondo questo principio, l’autorità che dispone (o convalida) il sequestro non può non indicare le finalità che con il provvedimento intende perseguire, così come il giudice del riesame non può non controllare queste finalità per verificare, anche sotto l’aspetto procedimentale, la legittimità del decreto.
Il vincolo imposto è, infine, illegittimo ricorrendo una evidente sproporzione tra le finalità probatorie perseguite con il sequestro e il sacrificio imposto al soggetto spossessato del bene.
Ponendosi sul solco tracciato dalla precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 5876 del 28/01/2004, il massimo Consesso, nella sentenza del 2018, ha sottolineato che la portata precettiva dell’art. 42 Cost. e dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.).
Nel caso di specie, l’apposizione del vincolo non è modulata in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare.
La finalità probatoria della ricostruzione della dinamica del sinistro risulta essere salvaguardata per il tramite di ulteriori acquisizioni investigative, che rendono obiettivamente insostenibile il mantenimento del vincolo sul cellulare.
Insomma, il sequestro probatorio del cellulare del ricorrente non è strumentale alla salvaguardia delle finalità probatorie. Anzi, è inadeguato!