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  • 17-02-2021
VI CORSO BIENNALE DI ALTA FORMAZIONE DELL'AVVOCATO PENALISTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE PROGRAMMA 2021-2022 “LO SVIAMENTO (i.e. STORNO) DEI DIPENDENTI QUALE ATTO DI CONCORRENZA SLEALE AI SENSI DELL’ART. 2598 C.C.” di Chiara Martini

Ai fini della configurabilità di atti di concorrenza sleale commessi per mezzo dello storno di dipendenti, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c., è necessario che l'attività distrattiva sia stata posta in essere dal concorrente con il c.d. animus nocendi. In tema di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., la giurisprudenza ha confermato un proprio consolidato orientamento, in forza del quale, per la configurabilità di atti di concorrenza sleale, contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti, è necessario che l'attività distrattiva sia stata posta in essere dall’impresa concorrente con modalità illecite, tali da comprovare il c.d. animus nocendi, ossia l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del competitore, disgregandone l'efficienza dell'organizzazione aziendale e procurandosi così un indebito un vantaggio competitivo sul mercato.

 

Quanto sopra esposto è stato affermato dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 17.02.2020, n. 3865, ove si legge che lo storno dei dipendenti integra un atto di concorrenza sleale solo quando è attuato con animus nocendi e, a tal fine, assumono rilievo a) le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, b) la quantità e la qualità del personale stornato, c) la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, d) le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione, nonché e) i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente.

L’illecito di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. sussiste, pertanto, solo se l’imprenditore è consapevole del danno arrecato all’impresa rivale e agisce con la volontà di realizzare tale intento, creando effetti distorsivi nel mercato.

 

Vista l’importanza dei vari interessi in gioco, si evidenzia che, eccetto quanto sopra specificato, la mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non viene considerata dall’ordinamento di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà d'iniziativa economica.In proposito, la Corte di Appello di Brescia, in una recente pronuncia, ha rilevato che non può essere negato il diritto di ogni imprenditore di “sottrarre” dipendenti al concorrente, purché ciò avvenga con mezzi leciti, quale, ad esempio, la promessa di un trattamento retributivo migliore, e, al contempo, ha riconosciuto il diritto di ogni lavoratore di potersi licenziare e cambiare così azienda, senza che il bagaglio di conoscenze maturato nell'ambito della precedente esperienza lavorativa, si trasformi in un vincolo oppressivo e preclusivo della libera ricerca sul mercato di nuove opportunità professionali (cfr. Corte appello sez. I - Brescia, 25/06/2020, n. 658).

 

La presente materia risulta particolarmente delicata e complessa, poiché concerne interessi e diritti costituzionalmente tutelati, tra cui, quello della libera iniziativa imprenditoriale, nonché del diritto al lavoro, ed impone, dunque, sempre un costante ed attento giudizio di bilanciamento tra le varie contrapposte esigenze.