Nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto il reato di guida in stato di ebbrezza, il cd. alcooltest costituisce la prova "regina" a fondamento della responsabilità del conducente di veicoli che presenti un livello alcoolico superiore alle soglie considerate dall'art. 186 C.d.S., comma 2.
Nel caso in cui si intenda procedere a un simile test, si applica la disciplina di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. (rubricato "Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore"), dalla cui lettura si ricava l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia da dare all'interessato prima del compimento dell’accertamento.
Ciò, poiché l’esame in questione rientra nella previsione dell'art. 354 cod. proc. pen. ("Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone") e ad esso il difensore dell'indagato ha facoltà di assistere, a norma dell'art. 356 dello stesso codice ("Assistenza del difensore"), cui si riferisce, appunto, il citato art. 114.
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il mancato avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se eccepita ritualmente, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, prima del compimento dell’atto oppure, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, rende l’atto inutilizzabile ai fini del decidere (v. Cassazione penale, sez. un., 29/01/2015, n. 5396: le Sezioni Unite hanno precisato che l’eccezione è sollevabile sino alla delibazione della sentenza di primo grado).
Tanto posto, l’avvertimento del diritto all'assistenza difensiva, di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p., è riferibile anche agli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo, ai fini della verifica dei parametri considerati dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, e successive modifiche (C.d.S.).
Non solo. La disposizione trova applicazione anche nei casi in cui gli accertamenti (rectius, l’esame del prelievo ematico) sono delegati dalla P.G. al personale ospedaliero, che opera come longa manus di questa; in altre parole, nel caso in cui il prelievo di sangue da parte del personale medico non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari per finalità terapeutica o diagnostica ma sia espressamente richiesto dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di un soggetto già indiziato e cioè per finalità investigative (si veda: Cass. Pen. Sez. IV n. 1758/2019; conformi: Cass. Pen. n. 6526/2018; Cass. Pen. n. 24096/2018; Cass. Pen. sez. IV n. 3340/2016; Cass. Pen. n. 53293/2016; Cass. Pen. n. 34886/2015; conformi: Cass. Pen., Sez. IV n. 51284/2017; Cass. Pen. Sez. IV, n. 3340/2017).
L’omissione del suddetto avviso da parte anche del personale sanitario costituisce violazione degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., con conseguente nullità ex art. 178 lett. c) e, dunque, inutilizzabilità degli accertamenti effettuati ai fini della prova del reato.
Un’ulteriore grave omissione nella esecuzione degli accertamenti del tasso alcolemico da parte del presidio ospedaliero è costituita dal mancato rispetto della procedura di acquisizione del cd. consenso informato.
In particolare, in caso di accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico, all’interno dell’informativa deve essere espressamente indicato che i risultati degli accertamenti cui l’interessato si accinge a sottoporsi saranno destinati, su richiesta della P.G. operante, all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza.
Alla informativa, deve seguire la compilazione e sottoscrizione da parte dell’interessato di un apposito modulo, contenente la espressa accettazione della previsione della destinazione dei risultati all’accertamento della sussistenza del reato. Invero, il cd. “consenso informato”, acquisito su apposita modulistica redatta in base alle circolari ministeriali in argomento, costituisce un requisito fondamentale per l’esecuzione di ogni procedura diagnostica e/o terapeutica e rende chi opera in assenza di consenso informato debitamente documentato, passibile di inosservanza di norme previste dal codice di procedura penale.
Solo con il rispetto di questa corretta procedura, è assicurata la sostenibilità del risultato dell’accertamento nell’ambito del procedimento penale scaturito dalla violazione del Codice della Strada.
Conclusivamente, l’omissione da parte del personale sanitario dell’avviso all’interessato di farsi assistere nel compimento dell’atto da un difensore di fiducia ovvero dell’acquisizione del cd. consenso informato secondo la procedura appena descritta determinano la nullità e conseguente inutilizzabilità del risultato dell’accertamento e, pertanto, l’assenza di prova della sussistenza del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2.