La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado di Trieste ha accolto il ricorso proposto da BBMDR Legali Associati in materi di deposito Iva.
La Corte ha accolto le censure sollevate dalla difesa del ricorrente a proposito della indimostrata virtualità del deposito, che caratterizzava l'elemento fraudolento della condotta.
Si riporta la censura integrale:
"La Corte di primo grado, consapevole dei principi sanciti nella pronuncia Equoland, peraltro pedissequamente richiamati in parte motiva, ha avvertito l’imprescindibile necessità di identificare nella virtualità del deposito il connotato fraudolento della condotta (censurata dalle dogane) di emissione delle fatture di vendita della merce in data antecedente alla loro introduzione nel deposito Iva.
Tale conclusione era necessitata dopo che l’Ufficio aveva abbandonato la tesi della esterovestizione tanto acclamata nell’atto di accertamento impugnato.
Non è dato comprendere come altrimenti dovrebbe essere interpretata la sentenza impugnata, quando nell’affrontare il merito della decisione, in particolare appena dopo aver indicato le tre circostanze da cui si desumeva l’utilizzo illecito del regime 45 (1. coincidenza tra colui che introduce e colui che estrae dal deposito fiscale; 2. simultaneità delle operazioni, denominate dalla stessa società “operazioni in linea” di introduzione ed estrazione; 3. fattura di vendita della merce al destinatario finale in Italia emessa con la partita IVA austriaca della società Textil Handel in data antecedente l’estrazione della merce dal deposito IVA, con importo maggiore rispetto a quello indicato nella dichiarazione di importazione), affermi categoricamente da p. 4 e ss. che:
- “non è assolutamente legittima l’introduzione “virtuale”, con annotazione nei registri obbligatori delle entrate ed uscite delle merci dal deposito fiscale, ma è necessaria l’introduzione fisica dei beni”;
- “secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della stessa giurisprudenza unionale, tra le tante decisioni conformi si richiama: “In tema di depositi fiscali ai fini IVA, per effettuare le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lett. b), del D.L. n. 331 del 1993, conv. con modif. dalla legge n. 427 del 1993, è necessario l'effettivo immagazzinamento dei beni – come si evince, tra l'altro, in modo inequivoco, dagli articoli da 98 a 101 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - che richiede, oltre alla realità della consegna e al trasferimento della responsabilità della cosa, anche l'introduzione dei beni in un ambito chiuso qualificabile come magazzino o similare, con la conseguenza che gli obblighi dell'importatore depositante e del gestore del deposito non sono limitati a una verifica meramente documentale ed esteriore del materiale importato, anzi degli imballaggi nei quali esso viene importato, ma si estendono alla verifica dell'introduzione dei beni nel deposito, in modo tale che il depositario, sia pure per un breve arco di tempo, ne assuma la materiale custodia.” (Cass. Sez. 5, Ord. n. 1280 del 22/01/2020).
- “Nel presente procedimento risulta inequivocabilmente, dagli accertamenti compiuti dalle Autorità doganali e dalla G. di F, che le merci oggetto delle bollette in contestazione ed analiticamente indicate negli atti impugnati non sono mai entrate fisicamente nei depositi IVA. La circostanza può ritenersi pacifica non risultando neppure contestata nel ricorso”;
- “Risulta altresì pacifico in atti che la movimentazione delle merci sia stata correttamente, seppur falsamente, annotata nei registri obbligatori di entrata e di uscita delle merci dal deposito IVA, come se fossero effettivamente entrate nei depositi”
- “Risulta pacifico ed incontestato che l’importatore/proprietario delle merci ha provveduto alla estrazione dal deposito fiscale, ovviamente anche essa puramente virtuale, provvedendo al pagamento dell’IVA dovuta attraverso il sistema della inversione contabile (reverse charge) annotando le fatture nella sua contabilità e rilasciando apposita dichiarazione di atto notorio, documentazione necessaria al depositario per il suo versamento in dogana per lo svincolo della cauzione dallo stesso versata;
- “Così delineato il perimetro dei fatti di causa risulta evidente che vi è stato un utilizzo non corretto della procedura prevista dal regime 45”.