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  • 16-10-2024
"FABBRICA A FUOCO: INCENDIO DI COSA PROPRIA E FRAUDOLENTO DANNEGGIAMENTO DI UN BENE ASSICURATO" di Isabella Faggi

Incendio di cosa propria e fraudolento danneggiamento di un bene assicurato: concorso formale di reati o reato complesso?

Il quesito in oggetto nasce dall’esigenza di difesa di un soggetto, legale rappresentante di una società conduttrice di un capannone ad uso artigianale, accusato dei reati di cui agli artt. 423, 425 co. 1 e 642 c.p., per aver volontariamente cagionato l’incendio del materiale di sua proprietà depositato all’interno del capannone stesso, al fine di conseguire l’indennizzo dell’assicurazione, con la quale aveva stipulato, solo pochi mesi prima, una polizza a copertura di diversi rischi, fra cui appunto l’incendio.

Dalla lettura delle due norme incriminatrici in questione, emerge invero un’apparente sovrapposizione degli ambiti di applicazione: da un lato, il delitto di cui all’art. 423 c.p. punisce chi cagiona un incendio, precisando al secondo comma che la stessa pena si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, laddove dal fatto derivi un pericolo per la incolumità pubblica; dall’altro, il reato di cui all’art. 642 c.p. punisce chi, al fine di conseguire per sé o per altro l’indennizzo dell’assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà.

Parrebbe, infatti, che l’incendio rappresenti il mezzo per distruggere la cosa e, dunque, conseguire l’indennizzo da parte dell’assicurazione. Così argomentando, il reato di cui all’art. 423 c.p. costituirebbe uno degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 642 c.p. e vi sarebbe un reato complesso “per connessione”.

Si è, dunque, ipotizzato che, trattandosi di reato complesso, il delitto di fraudolento danneggiamento di bene assicurato restasse assorbito in quello più grave di incendio.

La Suprema Corte, interrogata sul punto in un caso analogo, ha però escluso la sussistenza del reato complesso, affermando che:

- la distruzione, la dispersione, il deterioramento e l'occultamento di cose proprie, al fine di conseguire il prezzo di una assicurazione contro gli infortuni, costituenti l'elemento materiale del reato di cui all'art. 642 c.p., possono essere cagionati con qualsiasi mezzo;

- d’altra parte, se l'uso di un determinato mezzo costituisce di per se stesso reato, quest'ultimo concorre materialmente con quello di fraudolenta distruzione della cosa propria, a norma del comma primo dell'art. 81 c.p., nessun reato essendo previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto contemplato nell'art. 642 c.p. e viceversa;

- di conseguenza, se il mezzo adoperato è l'incendio della cosa propria e ne è derivato pericolo per la pubblica incolumità, il delitto d'incendio concorre materialmente con quello dell'art. 642 c.p., in quanto, sebbene il fatto sia unico, si sono violate due diverse disposizioni di legge, senza che ricorra l'ipotesi del reato complesso di cui all'art. 84 c.p. (v. Cass. I, n. 1971/1972; Cass. I, n. 39767/2018, in relazione al concorso fra artt. 642 e 423, comma 2 c.p.).