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  • 15-10-2024
"ETICHETTE IRREGOLARI SUI COSMETICI: RIMEDI NEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO" di Greta Giambra

All’esito dell’accesso da parte del Nucleo Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza presso la sede legale di una nota società locale – che si occupa dell’attività di commercio all’ingrosso di prodotti, tra gli altri, casalinghi, sanitari, parafarmaceutici e per la cura della persona – si procedeva al sequestro amministrativo di oltre 5.000 prodotti cosmetici di marche prestigiose e, contestualmente, veniva irrogata un’ingente sanzione amministrativa pecuniaria al legale rappresentante dell’impresa. 

Nel corso del controllo, infatti, la GDF aveva accertato e contestato, ai sensi degli artt. 19 e 20 Reg. CE 1223/2009, la presenza, sugli scaffali espositivi e negli spazi adibiti a deposito/ magazzino dell’azienda, di svariati articoli non riportanti, nell’etichettatura, l’indicazione del contenuto, previsto dalla legge come obbligatorio, espresso in lingua italiana.  

In relazione alla materia dei prodotti cosmetici, il contesto normativo di riferimento è costituito dal Reg. CE 1223/ 2009 e dal Decreto del Ministro della Salute del 27 Settembre 2018.

In particolare, ai sensi dell’art. 19 del suddetto Regolamento comunitario, i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato soltanto qualora il recipiente e l’imballaggio degli stessi rechino determinate indicazioni aventi carattere obbligatorio ed indefettibile, ossia: a) identificazione della persona responsabile dell’immissione sul mercato; b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o volume, ad eccezione dei prodotti aventi contenuto inferiore a 5 ml o 5 g; c) la data fino alla quale il prodotto cosmetico continuerà a svolgere la sua funzione iniziale ed il relativo modo di utilizzo; d) le precauzioni particolari per l’impiego ed il modo di utilizzo degli stessi; e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico; f) la funzione del cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione; g) l’elenco degli ingredienti.

La lingua nella quale tali informazioni devono essere indicate “è determinata dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell’utilizzatore finale”, pertanto, nel caso di specie, in lingua italiana. 

Il regolamento comunitario consente peraltro la possibilità, in caso di prodotti particolarmente piccoli, di allegare uno specifico foglietto di istruzioni da inserire all’interno della confezione del prodotto oppure di collocare, qualora il prodotto sia esposto per la vendita diretta, in prossimità dello stesso, un cartello recante il contenuto obbligatorio dell’etichetta in lingua italiana. 

Il tutto al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori, attraverso l’immissione in commercio di prodotti controllati e sicuri. 

Ravvedendosi, dunque, la società chiedeva – ed otteneva – da parte dell’organo competente, Regione Toscana – Direzione programmazione e bilancio l’autorizzazione a conformare i prodotti irregolari apponendo le etichette predisposte in ossequio agli artt. 19 e 20 Reg. CE 1223/2009 e, dopo aver effettuato il pagamento della sanzione comminata, otteneva anche il dissequestro della merce de quibus