-
Il preavviso di adozione di informazione antimafia interdittiva ex art. 92, comma 2bis, del D.Lgs. 159/2011 costituisce, senza dubbio, un evento traumatico per le imprese iscritte nella cd. "white list".
-
Tanto è vero, se si considerano gli obblighi che immediatamente sorgono per le imprese in caso di notificazione della comunicazione di avvio del procedimento. Basti pensare al contenuto della dichiarazione sul possesso dei requisiti morali nell'ambito della contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni.
-
Come difendersi allora?
-
E' necessario offrire la prova dell'inesistenza di fattivi legami tra i componenti apicali della società destinataria della comunicazione e i soggetti gravati di precedenti specifici.
-
La valutazione che deve essere proposta avanti l'Ufficio della Prefettura è sull’attualità del pericolo che l’adottanda misura interdittiva tenderebbe a prevenire.
-
Se la misura è stata anticipata in ragione di presunte relazioni tra l'amministratore o un collaboratore e gli ambienti legati alla criminalità organizzata, dovranno essere specificate la natura di questi rapporti e le prove che associano il referente dell'impresa al sodalizio criminoso di stampo cd. “mafioso”.
-
L'interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall'analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. St., sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712, id. 6 giugno 2022, n. 4616).
-
Il creiterio di valutazione si fonda sulla regola causale del "più probabile che non", integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 20 aprile 2022, n. 2985; id. 18 aprile 2018, n. 2343).
-