Il difensore ha l'obbligo di sollecitare l'acquisizione del libretto metrologico.
Tale documento è necessario per verificare se l'esito della verifica del livello di stato di ebbrezza possa essere utilizzato per fondare il giudizio di responsabilità.
Invero, dalla lettura del libretto, generalmente in possesso dell'organo accertatore, è possibile desumere una serie di dati, ritenuti essenziali perché una operazione di accertamento possa essere considerata utilizzabile.
Sono considerati imprescindibili:
- l'omologazione;
- la tabella delle verifiche iniziali e periodiche, dove è possibile constatare la tempestività dei controlli;
- lestrumento non poteva essere omologato in Italia, non avendo le caratteristiche imposte dal D.M. n. 196/1990;
- lo schema della calibrazione ai sensi degli art. 3.9 e 8 All. D.M. n. 196/1990;
- la tabella di annotazione delle manutenzioni.
La piena conoscenza di tali elementi è fondamentale per verificare se ricorrono i presupposti per la contestazione dell'accertamento.
Premesso che il cd. alcooltest costituisce la prova "regina" a fondamento della responsabilità del conducente di veicoli che presenti un livello alcoolico superiore alle soglie considerate dall'art. 186 C.d.S., comma 2, la legittimità dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza mediante etilometro non può prescindere dall’osservanza di appositi obblighi formali riferiti alla strumentazione utilizzata quali l’attestazione della preventiva sottoposizione dell’etilometro ad omologazione, alla verifica della corretta calibratura, taratura, ed alla manutenzione periodica; infine, alla verifica della corretta funzionalità dell’apparecchio prima e dopo il test sulla persona. Tali verifiche preventive garantiscono l’effettivo funzionamento dell’apparecchio e, di conseguenza, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dagli artt. 379 – raccordato con le prescrizioni relative al disciplinare tecnico approvato con il D.M. 196/1990 “Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza” – e 192 Reg. att. CdS.
Nello specifico, l’art. 379, commi 5 e ss., prevede che gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro della Sanità, ed essere soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della M.T.C. che vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo. Gli stessi apparecchi, prima della loro utilizzazione, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo le procedure stabilite dal Ministero dei Trasporti, ossia alla c.d. calibratura e taratura obbligatoria annuale, il cui esito positivo deve essere annotato sul libretto metrologico dell'etilometro; in caso di esito negativo delle verifiche, lo strumento deve essere ritirato dall'uso.
L'art. 192 si occupa, poi, di tutti gli aspetti relativi all’omologazione dei prototipi, prevedendo che la stessa è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi, nonché della dichiarazione di conformità al cui rilascio è onerato il fabbricante dell’apparecchio.
Infine, il D.M. n. 196/1990 “Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza” fornisce le indicazioni tecniche per il corretto utilizzo e funzionamento degli etilometri.
E' onere della difesa, che vuole contestare la validità dell'accertamento, richiedere l'acquisizione del libretto metrologico e argomentare l'eccezione di inutilizzabilità dell'etilometro,