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  • 10-11-2023
"L'ACQUISTO DI UNN BENE DIFETTOSO E LA TUTELA DEL CONSUMATORE" di Felicita Marigliano

Scoperto l’eventuale difetto del bene acquistato, l’immediata richiesta di rimborso delle spese effettuate per l’acquisto viola quanto disposto dall’art. 130 del Codice del Consumatore e renderebbe inammissibile la domanda.

Ai sensi dell’art.130 del Codice del Consumatore: “Il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9”.

Ed ancora il comma 7 prevede, poi, quanto alla risoluzione, che questa può essere richiesta “ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”.

Ergo, dalla lettura della normativa sopra richiamata emerge, in sostanza, un ordine gerarchico tra i rimedi utilizzabili dal compratore in caso di difetto di conformità del bene: costui potrà, in primo luogo, proporre al venditore la riparazione ovvero la sostituzione del bene (rimedi primari) e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7 dell’art. 130 del Codice del Consumatore, potrà richiedere la risoluzione del contratto (rimedi secondari). 

La domanda di risarcimento del danno derivante da difetto di conformità del bene di consumo, salvo che abbia ad oggetto danni indiretti, deve essere preceduta, così come l’azione di risoluzione, dalla richiesta di sostituzione o riparazione, a pena di inammissibilità. L’art. 130 cod. cons. preferisce, quindi, gli strumenti correttivi o sostitutivi, quali la riparazione o la sostituzione, rispetto alla riduzione del prezzo ed alla risoluzioneIl legislatore, in sostanza, manifesta il suo favor per la conservazione del rapporto obbligatorio originariamente costituito. Trattasi di una soluzione equilibrata che salvaguarda le opposte esigenze: l’interesse del compratore di avere un bene conforme e quello del venditore di far salvo l’affare concluso e di liberarsi dall’obbligazione assunta.

Questo significa che solo quando la sostituzione o la riparazione siano impossibili o eccessivamente onerose, oppure il venditore non abbia riparato o sostituito il bene in un congruo termine dalla richiesta, o, da ultimo, quando la sostituzione o la riparazione effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, questi può richiedere, sempre a sua scelta, la risoluzione del contratto (o in alternativa la riduzione del prezzo).

Se il consumatore non rispetta l’ordine gerarchico dei rimedi, proponendo sin da subito la domanda di risoluzione, la conseguenza è l’inammissibilità della domanda proposta, ove eccepita dal convenuto (Trib. di Trani n. 615/2017)

In conclusione il consumatore che lamenti l’acquisto di un bene difettoso dovrà dapprima chiedere alla società venditrice del bene la riparazione o la sostituzione dell’ oggetto e nell’eventualità che il bene no sia riparabile e/o sostituibile potrà agire al fine di ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.