Va premesso che la normativa di riferimento – l’art. 9 D.lgs. 286/1998 – indica quale presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, fra gli altri, che lo straniero sia in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità; la norma specifica che, ai fini del computo di tale periodo, si considerano anche le assenze dal territorio nazionale che, sebbene di durata superiore a sei mesi consecutivi ovvero complessivamente dieci mesi nel quinquennio, siano dipese dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri “gravi e comprovati motivi”.
D’altra parte, il comma 7 del citato articolo impone la revoca del permesso nei casi di assenza del soggiornante dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi ovvero dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
Una interpretazione letterale di questa norma farebbe pensare ad una revoca automatica del permesso di soggiorno al ricorrere, alternativamente, di una delle due ipotesi anzidette.
La giurisprudenza di merito, però, ha fornito una interpretazione di detta norma costituzionalmente orientata al principio di eguaglianza sostanziale ed alla logica inclusiva che caratterizza lo statuto dello straniero, imponendo di consentire allo straniero di giustificare l’assenza prolungata dal territorio dello Stato, non solo, affinché i relativi periodi siano computati per il rilascio del permesso ma, altresì, affinché gli stessi non siano considerati ai fini della revoca del permesso medesimo.
In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto illegittima la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo laddove disposta in via automatica, senza consentire allo straniero di addurre l’esistenza di “gravi e comprovati motivi” che hanno giustificato la sua assenza dal territorio nazionale[1].
Così, è stata ritenuta illegittima la revoca disposta considerando, ai fini del calcolo dei periodi di cui al comma 7 lettere d) e e), i periodi di assenza dovuti a cause indipendenti dalla volontà del soggiornante o di forza maggiore, quali, ad esempio, la necessità di assistere un congiunto in precarie condizioni di salute.
[1] V. TAR Lombardia Sez. III Milano n. 1109/2021; TAR Lombardia Sez. I Milano n. 1602/2020; TAR Emilia Romagna Sez. I Bologna n. 805/2017;