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  • 09-10-2023
"IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE PER SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ PSICOFISICA ALLA MANSIONE" di Chiara Martini

 

Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità del lavoratore alla mansione rappresenta un ipotesi di licenziamento molto delicata, in quanto interessa contrapposti diritti e valori di rilevanza costituzionale, quali il diritto al lavoro ed alla salute, da un lato, e la libertà di iniziativa economica, dall’altro, che ne imponendo un costante (e non sempre facile) bilanciamento.

In particolare, come è stato più volte precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalla stessa Corte di Cassazione, è necessario che il datore di lavoro, prima di procedere con tale licenziamento, abbia verificato la possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse compatibili con il proprio stato di salute e riconducibili anche a mansioni equivalenti o inferiori, così come previsto dall’art. 42 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (cd. obbligo di repêchage).

Tale verifica preliminare rappresenta un vero e proprio obbligo per il datore di lavoro con conseguente sussistenza a proprio carico del relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c.

Da ciò consegue che, nell’eventuale giudizio di impugnazione del licenziamento, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver cercato invano di ricollocare il dipendente in un’altra posizione, in quanto altrimenti, il licenziamento potrà essere annullato con conseguente condanna del datore di lavoro anche alla reintegra del dipendente.Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità del lavoratore alla mansione rappresenta un ipotesi di licenziamento molto delicata, in quanto interessa contrapposti diritti e valori di rilevanza costituzionale, quali il diritto al lavoro ed alla salute, da un lato, e la libertà di iniziativa economica, dall’altro, che ne imponendo un costante (e non sempre facile) bilanciamento.

In particolare, come è stato più volte precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalla stessa Corte di Cassazione, è necessario che il datore di lavoro, prima di procedere con tale licenziamento, abbia verificato la possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse compatibili con il proprio stato di salute e riconducibili anche a mansioni equivalenti o inferiori, così come previsto dall’art. 42 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (cd. obbligo di repêchage).

Tale verifica preliminare rappresenta un vero e proprio obbligo per il datore di lavoro con conseguente sussistenza a proprio carico del relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c.

Da ciò consegue che, nell’eventuale giudizio di impugnazione del licenziamento, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver cercato invano di ricollocare il dipendente in un’altra posizione, in quanto altrimenti, il licenziamento potrà essere annullato con conseguente condanna del datore di lavoro anche alla reintegra del dipendente.