L'espressione "fatte salve le ipotesi di cui all'art. 13, commi 1 e 2", che chiude l'art. 13 bis, comma 2, d.lg. n. 74 del 2000 va letta nel senso che la sentenza ex art. 444 c.p.p. può essere emessa allorché l'estinzione del debito sia avvenuta con tempi e modalità che non consentono la più radicale e favorevole dichiarazione di non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 13.
E' questo il principio applicato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. III - 24/06/2020, n. 26529), che ha accolto il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, annullando la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Cremona.
L'autore del reato aveva chiesto il patteggiamento, nonostante non avesse adempiuto al pagamento del debito tributario.
Con conclusioni rese il 27 febbraio 2020, la Procura Generale presso la Suprema Corte aveva chiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile. A tal proposito il Procuratore Generale richiamava la sentenza della Terza Sezione n. 48029 del 22 ottobre 2019, in cui si affermava che l'art. 13 della medesima legge prevede che il pagamento del debito tributario costituisca causa di non punibilità del reato previsto dal contestato art. 2, comma 3, con la conseguenza che, atteso l'incipit dell'art. 13 bis, comma 1 ("Fuori dei casi di non punibilità"), che palesemente rinvia al precedente art. 13, la medesima condotta riparatoria non poteva rappresentare condizione per l'ammissione all'applicazione della pena consentita dal comma 2 della medesima disposizione.
Di diverso avviso è stata la Suprema Corte, secondo cui l'integrale adempimento tributario viene disciplinato dall'art. 13, citato, quale condizione di non punibilità e dal successivo art. 13 bis quale circostanza attenuante (comma 1) e quale presupposto per l'ammissione alla procedura di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (comma 2).
Per i reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, comma 2, che ricomprendono l'illecita utilizzazione di fatture come disciplinata dal precedente art. 2, comma 3, il pagamento integrale del tributo costituisce causa di non punibilità qualora la condotta riparatoria sia realizzata:
a) Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, e sempre che:
b) L'autore del reato non abbia ancora notizia formale di accessi, ispezioni, verifiche o di altri accertamenti amministrativi o penali.
Il successivo art. 13 bis, precede al comma 1 che, fuori dai casi di non punibilità, l'integrale pagamento (compresa l'estinzione del debito e delle sanzioni a seguito di conciliazione oppure adesione all'accertamento) che avvenga anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha come conseguenza sul piano sostanziale la diminuzione della pena e l'eliminazione delle pene accessorie.
A sua volta, il comma successivo del medesimo art. 13 bis prevede che: nei medesimi casi dell'art. 13 bis, comma 1, nonchè nel caso di ravvedimento operoso, e sempre al di fuori delle cause di non punibilità, l'imputato possa ottenere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.. La disposizione è inequivoca nell'affermare che in assenza di estinzione del debito tributario nelle forme di legge le parti non possono richiedere il patteggiamento.
In sintesi, dunque, il pagamento integrale del debito, nelle sue forme diverse, comporta:
a) la non punibilità del reato, quando effettuato nei limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 2, e sempre che l'autore non abbia notizia di accertamenti;
b) la riduzione della pena e l'esclusione delle pene accessorie, quando effettuato prima dell'apertura del dibattimento;
c) la possibilità di richiedere applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. nei casi in cui sono stati superati scaduti i limiti di tempo e di conoscenza che avrebbero reso possibile l'estinzione del reato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ha ritenuto inequivoco che l'espressione "fatte salve le ipotesi di cui all'art. 13, commi 1 e 2", che chiude l'art. 13 bis, comma 2, vada letta nel senso che la sentenza ex art. 444 c.p.p. può essere emessa allorchè l'estinzione del debito sia avvenuta con tempi e modalità che non consentono la più radicale e favorevole dichiarazione di non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 13.