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  • 31-03-2023
"LA STORIA DI UN ETILOMETRO IRREGOLARE: PROVA E CONTROPROVA" di Giovanni Renna

L’art. 186, 4 comma, C.d.S. rinvia per determinazione degli strumenti e delle procedure di misurazione del tasso alcolemico al regolamento di esecuzione, precisamente all’art. 379 che, leggasi testualmente, prevede che "5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano. 6. La Direzione generale della M. C T C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti. 7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva) 8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso". 

Il decreto ministeriale che viene in predicato è il D.M. n.196/1990 che stabilisce, leggasi l’art. 8, che l’etilometro conforme deve riportare l’espressa indicazione, tra l’altro, “dell'intervallo di tempo od il numero di analisi che devono separare due operazioni di manutenzione (ivi compreso il calibraggio conformemente a quanto previsto al punto 2.8 dell’Allegato 1 al D.M.).

Con la riportata espressione, il decreto, richiamato dal regolamento e, tramite il regolamento, dalla legge, fissa il principio di continuità degli interventi di manutenzione-verifiche periodiche (sic!). 

Dalla norma si trae il principio che due verifiche successive devono essere sempre comprese in un dato intervallo temporale (un anno). Prescrizione che determina l’irregolarità della verifica tardiva, eseguita oltre il termine stabilito all’atto di omologazione dello strumento. Il che è perfettamente conforme alla ratio che è alla base dell’intero decreto ministeriale, di assicurare le massime garanzie di efficienza, affidabilità e precisione degli strumenti di misurazione del tasso alcolemico. 

Ulteriore logica conseguenza è che, in ipotesi di superamento del termine di manutenzione e, quindi di visita periodica tardiva, a fortiori in difetto di visita periodica, l'apparecchio debba essere o ritirato dall'uso o sottoposto a nuova verifica primitiva, di collaudo e messa in funzione; visita che si struttura in maggiori prove rispetto a quelle previste per la ordinaria visita periodica.

Soltanto la dimostrazione del rigoroso rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti fa sì che l’esito positivo dell’alcotest costituisca prova dello stato di ebbrezza – stante “l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura” (v. Cass. Penale, Sez. 4, n. 835, 2022).

Il principio di perdurante continuità è espressamente disciplinato dalla norma, inderogabile nei termini recepiti dalla giurisprudenza di legittimità 

Diversamente opinando, di violerebbe il principio di razionalità, per come riconosciuto con sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, con cui era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45,in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedeva che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni del limite di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura (!)(v. Cassazione penale sez. IV - 06/06/2019, n. 38618).