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  • 07-09-2022
"SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E PENDENZA DI PROCEDURA ESATTORIALE: SE COSTITUISCE REATO CHIUDERE IL CONTO CORRENTE BANCARIO PRELEVANDO CON UN ASSEGNO CIRCOLARE" di Giovanni Renna

Il caso trattato afferiva ad un ipotesi di reato ex art. 11 D.L. 74/00, "Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte".
All'imputato si contestava la chiusura dei rapporti bancari intrattenuti con l'Istituto di credito, in particolare prelevando in contanti il saldo del conto corrente.
In primo luogo, si deve osservare che detto prelievo non venne eseguito in contanti ma mediante assegno circolare non trasferibile,
In secondo luogo non è irrilevante evidenziare come detto conto corrente presentava, alla chiusura un saldo esiguo.
Peraltro, dalla analisi dei movimenti di detto conto emergeva che vi erano significativi movimenti anche in entrata.
Quasi tutti i movimenti, compresi quelli in uscita, risultano effettuati con modalità tracciabili (bonifici, riba, assegni bancari), mentre i saltuari prelievi in contanti riguardano importi dell'ordine di centinaia di euro.
La causale dei movimenti in uscita atteneva a spese che ordinarie: pagamento utenze, canoni, rate finanziamento, stipendi.
Detti movimenti, per la natura per lo più tacciabile degli stessi, per gli importi indicati, e per le causali riscontrate, che attengono alla normale fisiologia di una attività di impresa, pur se in fase di chiusura, non apparivano integrate quegli atti fraudolenti puniti dal legislatore all'art. 11 del D.Lgs. 74/2000.
Del resto la stessa giurisprudenza aveva ribadito come "non integra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imprese colui che, pur nella pendenza della procedura esattoriale, si limiti a disporre dei propri beni prevalendo integralmente dal conto corrente bancario le somme in precedenza ivi depositate" (Cass. n. 25677/2012 Rv. 25677).
Dagli accertamenti disposti dal P.M. non risultava che detta chiusura del conto corrente si accompagni ad altri atti espressivi di una callida strategia di dismissione del proprio patrimonio.
Già da parecchi anni, infatti, l'imputato non risultava più proprietario di altri beni immobili o mobili registrati, cosicché era arduo ritenere che la chiusura di detto conto corrente - che presentava importi già in partenza modesti - fosse espressione di una volontà criminale anziché alla cessazione della propria attività.
Già sul piano dell'elemento oggettivo del reato sorgevano dunque notevoli dubbi sulla fondatezza dell'impianto accusatorio.
Ancora maggiori dubbi sussistevano in relazione all'elemento soggettivo, atteso che "il reato previsto dall'art. 11 D.Lgs. 74 del 2000 è caratterizzato dal dolo specifico, che ricorre quando l'alienazione simulata o il compimento do altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, sino finalizzati alla sottrazione "al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte" (Cass. n. 27143/2015 Rv. 264187)1.
Ebbene se la gestione del conto corrente dell'imputato fosse stata finalizzata a sottrarre risorse all'Erario non si spiegherebbe i rilevanti movimenti in entrata su detto conto né, soprattutto, si spiegherebbe come mai l'ultimo significativo movimento in uscita fosse destinato proprio al pagamento di imposte e tasse.
Per tali ordini di motivi, l'imputato è stato assolto.