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  • 21-02-2022
“L’ILLEGITTIMITÀ DEL VARCO ZTL NON APPOSITAMENTE SEGNALATO” di Giulio Petracchi.

E’ lecito chiedersi, qualora dovessimo ricevere un verbale di accertamento di una violazione del Codice della Strada, se l’Amministrazione, nel perseguimento del proprio fine di garantire l’ordine pubblico ed agevolare la corretta circolazione stradale, abbia essa stessa agito rispettando i vincoli e le regole preposte dalla normativa vigente per l’accertamento delle contravvenzioni.

Tale domanda non è banale, poiché le amministrazioni spesso utilizzano una segnaletica imprecisa, confusionaria e che non permette al conducente di un veicolo di avere una corretta contezza dei divieti e delle possibili conseguenze di un’eventuale violazione.

Uno scenario di incertezza della segnaletica rende ancora più complicata la circolazione e la percezione di poter incorrere in una violazione delle norme della strada, in particolar modo, se l’utente della strada è un turista che non conosce bene la città in cui si muove.

E’ possibile, per fugare un dubbio del genere, fare ricorso alle prescrizioni contenute nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e, soprattutto, nelle “Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato” (prot. 5050 del 28 giugno 2019).

In particolare, quest’ultimo documento realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è finalizzato “ad agevolare le procedure di autorizzazione all’installazione degli impianti di controllo automatico e, più in generale, a realizzare sistemi segnaletici omogenei, coerenti e più facilmente riconoscibili dall’utenza stradale”.

In esso sono precisate le modalità con cui le amministrazioni devono individuare i giusti cartelli e la corretta segnaletica da accompagnare all’installazione dei dispositivi volti all’accertamento automatico delle violazioni del Codice della Strada. In particolare, nel predetto testo è prescritto che l’amministrazione deve informare, con apposita segnaletica, l’utenza stradale della presenza di dispositivi di controllo automatico delle infrazioni.

L’assenza dell’apposita segnaletica, non permettendo all’utente della strada una corretta e puntuale percezione del tipo di divieto e della certa conseguenza sanzionatoria, risulta essere una violazione delle prescrizioni di legge a carico dell’amministrazione e, in caso di elevazione di un verbale di contestazione a carico dell’utente stradale, può essere portata all’attenzione del Giudice di Pace competente per ottenere la necessaria pronuncia di annullamento.

Peraltro, sempre nel senso dell’annullabilità della sanzione eventualmente comminata, è da tenere in considerazione anche l’orientamento dell’Autorità Garante della Privacy, la quale ha precisato che “Anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice). Particolari disposizioni normative vigenti individuano già talune ipotesi (come, ad es., in caso di rilevamento a distanza dei limiti di velocità) in cui l´amministrazione pubblica è tenuta a informare gli utenti in modo specifico in ordine all´utilizzo di dispositivi elettronici. L´obiettivo da assicurare è quello di un´efficace informativa agli interessati, che può essere fornita dagli enti preposti alla rilevazione delle immagini attraverso più soluzioni. Un´idonea informativa in materia può essere anzitutto assicurata mediante l´utilizzo di strumenti appropriati che rendano agevolmente conoscibile l´esistenza e la presenza nelle aree interessate degli strumenti di rilevamento di immagini. […] A integrazione di tali strumenti di comunicazione e informazione, va considerato il contributo che possono dare appositi cartelli” (par. 5.3.2 Provvedimento in materia di videosorveglianza, 8 aprile 2010).

Infine, sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza di legittimità, la quale si è pronunciata nel senso che la violazione dell’obbligo di installare l’apposita segnaletica volta ad indicare la presenza di strumenti di rilevazione automatici cagiona la nullità della sanzione eventualmente comminata (Cass. Civ. sez. VI, 28.11.2012 n. 21199).