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  • 27-01-2022
"LE INIZIATIVE GIUDIZIALI NELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE. I RAPPORTI DI FORNITURA" di Giulio Petracchi

Dove dovrebbe essere introdotta un’iniziativa volta a ottenere un titolo esecutivo quando le parti risiedono in due stati differenti dell’Unione Europea?

Qualora un’impresa italiana volesse agire per il recupero di un credito vantato nei confronti di un soggetto avente sede in un altro stato dell’Unione Europea, si applica la disciplina del Regolamento (UE) n. 1215/2012.

In particolare, se un’impresa italiana volesse introdurre un’azione ordinaria, ovvero depositare una richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo (anche europeo), volto ad ottenere un titolo per il recupero del credito sorto per la fornitura di merci consegnate all’estero, dovrebbe formulare le proprie istanze dinanzi agli uffici giudiziari dello Stato in cui la debitrice risiede o ha sede.

Infatti, la disciplina comunitaria e la giurisprudenza prevede, per l’individuazione del foro competente nelle controversie transfrontaliere, che si prenda in considerazione la c.d. “prestazione caratteristica”, ovverosia “la prestazione che, in base a criteri economici, possa ritenersi principale” che “in tema di vendita internazionale di cose mobili, dunque, il luogo di consegna dev'essere individuato in base a criteri economici, in relazione al recapito finale della merce, che ne segna l'acquisizione della disponibilità materiale, e non soltanto giuridica, da parte dell'acquirente” (Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 3558/2017).

Pertanto, a meno che non ci sia un contratto scritto tra la creditrice e la debitrice in cui viene individuato come foro competente un ufficio giudiziario italiano o, in generale, la giurisdizione italiana, l’azione dovrà essere introdotta nello Stato di riferimento della controparte, poiché la prestazione caratteristica nel rapporto di fornitura è considerata la consegna della merce.