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15-06-2026

"L'indicazione di un additivo sull'etichetta che non c'é non costituisce frode in commercio" di Andrea Giambra

GOOD SUPERSTORE S.r.l. era imputata per aver detenuto per la vendita un prodotto alimentare confezionato con etichetta in lingua cinese, in parte tradotto in lingua italiana, formalmente indicato come "preparazione alimentare a base di farina di frumento prodotto in Cina" in difformità da quanto indicato nell’etichetta originale che qualificava il prodotto come "Braised Beef Noodle" ovvero "tagliatella di manzo brasato" e che indicava la presenza di carne bovina, pollo, uova e soia, mentre in sede di analisi non veniva accertata la presenza di uova, in difformità con quanto riportato nell’etichetta originale in lingua cinese ed in quella italiana apposta sulla confezione.

L’assenza di tale ingrediente emerge dal rapporto di prova rilasciato dall’istituto deputato all'accertamento.

Il Giudice ha recepito la tesi difensiva.

Non vi può essere una frode in commercio, nei termini descritti dalla norma incriminatrice, laddove sulla etichetta in lingua italiana – lingua, peraltro, del consumatore al quale il prodotto era rivolto, essendo stato posto sul mercato italiano (sic!) – sia stato riportato un allergene non presente all’interno del prodotto.

L’indicazione della presenza di un allergene sull’etichetta o sulla confezione di un prodotto ha come necessaria conseguenza che il soggetto intollerante/allergico – o che semplicemente non gradisce quell’ingrediente – non acquisterà il prodotto che lo contiene; di conseguenza, la platea dei potenziali acquirenti di quel prodotto si riduce grandemente.

Al contrario, se la presenza di un allergene non è segnalata nella etichetta, anche i soggetti intolleranti/allergici a quella sostanza acquisteranno il prodotto, con la conseguenza che il produttore potrà contare su una platea più ampia di potenziali consumatori e, dunque, su un guadagno potenzialmente maggiore.

È ragionevole concludere che soltanto in quest’ultimo caso potrà ravvisarsi una frode nell’esercizio del commercio.

Il bene giuridico tutelato dall’art. 515 c.p. è l’onesto e corretto svolgimento del commercio; la norma protegge, da un lato, l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa differente da quella richiesta e, dall’altro, quello del produttore a non vedere i propri articoli scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

Diventa, allora, indispensabile valutare, caso per caso, se:

  1. la condotta tipica costituisca effettivamente un aliud pro alio;
  2. la condotta contestata sia effettivamente idonea a falsare il mercato. 

Il prodotto posto in vendita era quello indicato in tutte le etichette, ossia una preparazione a base di farina di frumento, aromatizzata al gusto di carne bovina (“Braised beef Noodle”).

Il consumatore, dunque, era perfettamente a conoscenza che ciò che sta acquistando è una tipologia di pasta al sapore di carne. 

Non vi era alcuna difformità fra quanto riportato sulla confezione e quanto venduto (!)

Non solo, ma l’acquirente italiano che legge l’etichetta nella propria lingua non si sarebbe neppure posto il problema se le uova fossero presenti o meno, non essendo tale allergene riportato in etichetta (!)

La circostanza, poi, che l’allergene riportato come presente nella etichetta in lingua cinese in realtà non lo era non attribuisce al prodotto una qualità diversa. Si tenga conto che molto spesso, sulle confezioni degli alimenti, viene riportata la dicitura “Può contenere tracce di” che sta a significare che il prodotto potrebbe contenere o meno dei residui di sostanze potenzialmente nocive per alcuni consumatori. Si tratta di una informazione che non riguarda una qualità essenziale dell’alimento (quali la tipologia ed i quantitativi degli ingredienti in esso contenuti, la data di scadenza o la provenienza/origine del prodotto) ma è un avviso al consumatore intollerante o allergico ad evitare di acquistare quello specifico prodotto per l’esistenza di un rischio di contaminazione.

E, infatti, non risultano precedenti che abbiano ritenuto esistente una frode in commercio con riferimento a questo tipo di informazione sulla confezione (!)

Quanto al secondo aspetto, ad avviso del Giudice non vi era dubbio che l’indicazione della presenza di uova non potesse condizionare il consumatore nell’acquistare o meno il prodotto.

Si ribadisce, invero, che, in questo caso, le uova sono considerate dalla stessa PG operante un allergene. Dunque, è impensabile che il potenziale acquirente possa convincersi ad acquistare il prodotto solo perché l’etichetta indica la presenza di tale ingrediente come allergene. Al contrario, è presumibile che il consumatore che voglia escludere tale ingrediente non acquisti il prodotto.

Tale situazione – è evidente – era idonea, addirittura, a causare al venditore un danno, posto che riduce grandemente la platea dei potenziali consumatori. Non emerge, infatti, dagli atti alcuna utilità effettiva né potenziale conseguita dall'apposizione dell'etichetta errata. 

Tutto quanto sinora esposto, unitamente al mancato ottenimento di un quid pluris in termini di introito economico, giustificava, e anzi rende doverosa, la formulazione di una pronuncia di assoluzione.